
Un diploma d'investitura dell'Imperatore del Sacro Romano Impero
alla casata Lupis
(traduzione dal testo originale latino)
Si presenta qui la (non breve)
trascrizione della traduzione italiana di un diploma dell'Imperatore del Sacro
Romano Impero, Leopoldo d'Austria, dato a Vienna il 19 gennaio 1683, in cui
Orazio e Giulio de Lupis (padre e figlio) vengono insigniti del cavalierato
del Sacro Romano Impero e del titolo di Conti Palatini (conti del Sacro
Palazzo Laternanense) e vengono creati "cavalieri aurati o a sprone d'oro".
Oltre a queste investiture, in questo lunghissimo diploma (oltre 30 (!)
pagine), ve ne sono molte altre di notevole rilievo, che lo rendono
molto particolare.
Tra queste concessioni, Orazio e Giulio vengono investiti del potere di:
- creare e nominare segretari pubblici o notai o giudici regolari
- legittimare i naturali, i bastardi, gli spuri, i manseri, gli illegittimi,
gli incestuosi
- adottare e riconoscere dei figli
- liberare gli schiavi; interporre autorità e legge alle liberazioni con o
senza punizione
- concedere ed elargire alle persone rispettabili insegne e armature
- nominare dottori sia nella Medicina e nella Filosofia che in entrambe le
facoltà, e diplomati, baccalaureati e maestri nelle dette facoltà, oppure
anche nominare, promuovere, riconoscere ed eleggere poeti laureati.
Inoltre il diploma si apre con ben 3 pagine dedicate ad una sorta di
"excursus" genealogico sulla Casata dei Lupi, con una elencazione dettagliata
dei personaggi celebri che hanno dato lustro alla Stirpe Luporum.
Infine il diploma sancisce in modo legale e
definitivo la comune origine dei diversi rami della casata, ovvero di quello
di Parma (Soragna) di Bergamo (cui appartengono I beneficiati Orazio e Giulio
de Lupis) di Padova (da cui venne la famiglia Lupati), di Puglia (Giovinazzo)
e di Calabria (Grotteria). Degno di nota in tal senso, in cui recita:
"che la tua antichissima
famiglia di Orazio de Lupis è nata dal nobile sangue dei Germani (“... de
Lupis familiam ex Nobili Germanorum sanguine natam ...”) e che da immemorabile
tempo ha generato uomini forniti di toga, di saio e di bende sacerdotali in
diversi luoghi dell'Italia, cioè a Parma, a Padova, a Roma, così come in
Puglia e in Calabria, e soprattutto a Bergamo"
Alla luce del fatto che si tratta di un atto pubblico e non privato, si
può ritenere questa una attestazione perfetta dal punto di vista formale di
tale comune origine.
La traduzione in italiano dell' originale manoscritto latino venne
eseguita su richiesta della famiglia da un insigne latinista dell'Università
Cattolica di Milano.
Frontespizio della copia autenticata a Vienna il 3 aprile 1683 dal notaio imperiale Nicolao Schmidt,
conservata nell'archivio dei marchesi Lupis Macedonio di Grotteria.
Il diploma originale si trova presso l'Archivio di Stato di Vienna
Leopoldo
eletto col favore della divina clemenza imperatore perpetuo dei Romani e della
Germania, re dell'Ungheria, della Boemia, della Dalmazia, della Croazia, della
Schiavonia, Arciduca dell'Austria, governatore della Borgogna, del Brabante,
della Stiria, della Carinzia, della Carnia; Marchese della Moravia, duce del
Lussemburgo e della Slesia superiore e inferiore, del Wurttemberg, Principe
della Svezia, alleato degli Asburgo, conte del Tirolo, del Monferrato, di
Kiburgo e di Gorizia, Landgravio dell'Alsazia, Marchese del Sacro Romano
Impero, della Borgogna, e della Lusazia superiore e inferiore, Signore del
Marchesato della Schiavonia, porto dell'Aonia e dei Sabini.
Ai nostri cari fedeli del Sacro Romano Impero
Orazio e Giulio de Lupis,
il nostro favore regale e ogni bene.
Come nel mondo il sole, guida dei pianeti e degli astri, dà la luce a tutte le
cose e ogni giorno dona la forza della procreazione alle terre e ai loro
abitanti con il fulgore dei raggi e riscalda tutte le cose: così è giusto
elargire con clemenza anche l'autorità imperiale, alla quale siamo stati
innalzati dalla volontà e dalla provvidenza di Dio Ottimo Massimo, ed è giusto
concedere i doni della benevolenza dell’ Imperatore verso qualunque Suo
fedele, soprattutto verso quelli che, oltre l'antica dignità della famiglia, e
nostra e dei propri antenati, i meriti, la devozione, il valore particolare,
l'integrità e altre insigni doti dello animo e dell' ingegno rendono, davanti
a tutti gli altri mortali, illustri e accetti: ciò sia perché essi proseguano
più la prudenza, alacremente nella lode e nelle tappe della gloria, e mostrino
ai loro la volontà di imitare le orme degli antenati, sia perché offrano agli
altri, incitati a una giusta emulazione, esempio di virtù e desiderio di
ricercare e ottenere i premi delle fatiche sostenute.
Ora, dunque, considerando che la tua antichissima famiglia di Orazio de
Lupis è nata dal nobile sangue dei Germani (“... de Lupis familiam ex Nobili
Germanorum sanguine natam ...”) e che da immemorabile tempo ha generato uomini
forniti di toga, di saio e di bende sacerdotali in diversi luoghi dell'Italia,
cioè a Parma, a Padova, a Roma, così come in Puglia e in Calabria, e
soprattutto a Bergamo, ("Nunc igitur considerantes pervetustam tuam Horati de
Lupis familiam ex Nobili Germanorum sanguine natam et ab immemorabili tempore
viros toga, sagis, et sacerdotiorum infulis conspicuos in diversis Italia
locis, Parma, Roma, Apuliumq(ue) Calabria, videlicet Patavij et precipui
Bergomi progenuit...")
e che operò sempre per diffondere più largamente,con imprese famose,l'antico
splendore del nome,il successo della Repubblica e l'esempio dei posteri, e
sempre più largamente l'affermarono, estendiamo all'intera tua dinastia de
Lupis, volentieri, a ragione, a buon diritto,la maestà della nostra
benevolenza.
Infatti sappiamo che ciò fu tramandato da documenti delle storie e da altri
di antica memoria, che cioè una volta la tua gente dei Lupi ottenne il feudo
del Marchesato di Soragna, ( "... historiarum aliisq(ue) antiquae memoriae
documentis traditum, quod olim tua Luporum gens Soragni Marchionatus feudum
obtinuerit ...”) che Simone Lupo, prefetto supremo dell'esercito del duce
Francesco Carrarese, e il suo vicario Antonio Lupo, con imprese eccelse,
fornirono ai fondatori degli annali ampia materia per scrivere.
Anche Bonifacio, partorendo il germe di così grande stirpe, con la fama del
suo ingegno e del suo senno, tenne la carica di Legato presso Leopoldo, allora
Governatore dell'Austria e della Repubblica veneta.
Mentre la gloria della famiglia cresceva in lungo e in largo, Lupus Lupo,
nominato Duce delle milizie equestri dal Re dei Boemi, si rese famoso per la
gloria delle armi; pertanto il Senato veneto, vedendo tante prove di forza e
di saggezza nei Lupis, poiché desiderava avere anche costoro sotto le sue
insegne e la sua autorità,
elesse Giovanni Antonio, detto Farinata, Duce delle milizie, inoltre mise a
capo dei cavalieri di armatura leggera Francesco Lupis, il quale, dopo aver
provato il vario mutamento della guerra, combattendo strenuamente, infine,
nella battaglia di Brescia, morì per la patria. dopo esser stato ferito.
Di poi Troilo de Lupis, dopo che in una battaglia pedestre ebbe dato prova di
animo combattivo, desideroso di guerre, inseguì il governatore di Candia e il
difensore di Crema, essendo essa assediata, occupò poi Bergamo che si era
arresa; anche Giovanni Maria si mostrò nobile ufficiale della fanteria; poi
Corrado, discendente della stessa dinastia dei Lupi; affinché mostrasse, più
illustre, la gloria bellica dei suoi, anche per cariche civili, nominato
viceré di Napoli da Ludovico re dell'Ungheria, come pure suo fratello
Gelforte, fu inviato a Napoli come castellano e a Roma come Legato del
devotissimo Re Ludovico, presso il Sommo Pontefice, pur essendo la situazione
e i
tempi ceratamente molto difficili.
Infine, allontanato dalla Repubblica veneta, emerse come duce di tutti gli
eserciti per
la gloria delle imprese.
Si trova scritto anche che Filippo fu fornito non invano dal Senato veneto
della dignità equestre; infine si trova,in un così ampio numero di illustri e
famosi uomini, Antonio de Lupia, il quale, per le doti dell'ingegno e per
l'onestà della vita, particolarmente meritò di essere vescovo di Treviso.
Tutti questi fatti, poiché possono ampliarsi sempre più per la fedeltà e le
testimonianze degli scrittori, indicano chiaramente che la tua discendenza di
Orazio de Lupis deve essere collocata giustamente tra quelli che cercarono di
propagare
e di custodire in eterno le immagine degli antenati e l'antico onore della
nobiltà, poiché si dice che non fu rovinata o indebolita da sangue plebeo o da
parentele,
e per lo stesso motivo risplende anche oggi per il possesso dei feudi sotto il
dominio veneto nella valle di Gandino (“feudorum in Veneta ditione(o dicione?)
in Gandini Valle possessione hodiernum splendes").
Dato che dunque sappiamo che tu, Orazio de Lupis e tuo figlio Giulio non vi
allontanate in nessun modo dalla nobiltà degli antenati e della famiglia e
dalla cura delle virtù, bensì che vi applicate con generoso e arduo sforzo a
ciò: a tramandare ai posteri la gloria acquistata e già trasmessa a te, dopo
una lunga discendenza, adorna e fatta anche più grande da propri meriti, non
vogliamo tralasciare di onorarvi con un eccezionale elogio della nostra
generosità benevolenza Imperiale.
Pertanto per particolare compiacenza, con sentimenti derivati da sicura
esperienza,
con propositi ben ordinati e che nascono in noi, e col completamento del
nostro autorevole potere imperiale, a te, nominato Orazio de Lupis, e a tuo
figlio Giulio abbiamo concesso questa grazia e la nobiltà dei vostri antenati;
e le abbiamo non solo lodate, confermate, ratificate e accordate recentemente,
come se fosse necessario, (come per esempio lodiamo, confermiamo, ratifichiamo
o concediamo in forza di questo) ma anche per distinzione alquanto singolare
della vostra condizione, associamo, onoriamo e accumuniamo te, padre Orazio,e
tuo figlio Giulio de Lupis, e tutti i vostri figli, eredi e discendenti
maschi, legittimi, nati da matrimonio o che dovranno nascere regolarmente per
una indefinita società, comunanza, condizione, grado e classe di soldati
nostri e nobili del Sacro Romano Impero o di cavalieri aurati ( “ ... seu
equitum auratorum..”.) , eleggiamo e nominiamo voi tutti, nati dalla classe
militare dei veterani vessillari o da parentela, e vogliamo che siano eletti,
nominati, proclamati, stimati e reputati soldati del Sacro Romano Impero o
cavalieri aurati persino quelli nati da altre classi a qualsiasi dignità,
condizione, grado, stato o nobiltà appartengano.
Mentre noi decidiamo ciò, che voi in qualunque parte della terra, tanto nei
tribunali quanto al di fuori, negli affari spirituali e temporali,
ecclesiastici o laici,
in qualsiasi atto ed esercizio, possiate e siate nella condizione di usare,
ottenere, conquistare, usufruire dell'onore militare e degli ornamenti
dell'ordine equestre, collari, scudi, sproni, bardature, falere, decorazioni
d'oro, quindi di tutti gli onori, delle libertà, dei favori e dei benefici che
usano e conquistano altri nobili cavalieri con gli scudi dorati del nostro e
del Sacro Romano Impero e i vessillari, sia nell'uso della spada, della
parola, che in altro momento: nell'ornamento della
cinghia e decorati dei fasci militari secondo il rito o anche dell'Ordine di
Gerusalemme, in qualunque modo e senza impedimento od obiezione, rimanendo
tuttavia sempre intatti ed integri i diritti nostri, del Sacro Romano Impero e
di chiunque.
Affinché poi il nostro favore regale verso di voi risplenda meglio negli occhi
dei mortali, con quella stessa nostra autorità imperiale, per voi,
sopranominati Orazio e Giulio de Lupis, e per i vostri figli, eredi, posteri e
discendenti legittimi di ambedue i sessi sino all'infinito, abbiamo non solo
con animo benevolo ricordato e riconosciuto le insegne antiche della vostra
famiglia, ma le abbiamo anche accresciute,
arricchite e ampliate con un segno nuovo, creato recentemente, conforme alla
onoreficenza equestre e con la forza dei presenti lo riconosciamo, approviamo,
confermiamo, ampliamo, concediamo e doniamo con benevolenza accanto a quel
segno che avete e che è da portare e mostrare in eterno, d'ora in poi nel
tempo.
Esso sarà uno scudo diviso in quattro parti di egual misura, di cui la prima e
l'ultima sono d'oro, e nel fondo,che è di argento,contengono tre fasce
successivamente purpuree e vivaci, ondulate, simili a delle cose che
ondeggiano.
Poi nel campo azzurro della seconda e terza parte è posto un fiore di rosa
d'argento con un gambo dalle foglie verdeggianti avvolto in mezzo da una corda
quasi azzurro scuro.
Nella parte superiore, ricopre lo scudo una ghirlanda o una corona d’oro,
piana, incastonata di perle piuttosto grandi che si succedono in fila, è
avvolta da un filo e, proprio nelle giunture, nel margine superiore, porta una
decorazione simile a quella dell'ordine equestre; sta sopra questa corona un
elmo d'argento coperto di guarnizioni d'oro, detto comunemente "torneario",
che guarda verso destra. Da esso scendono
artisticamente ornamenti e nastri di ambedue i metalli alquanto nobili, talora
anche rosso scarlatto, azzurro cupo, splendidi per il colore vivo e scuro; i
nastri si chiudono mescolandos in un giro lieve e ben stretto.
L'acrostolio, poi, dell'elmo è una corona ugualmente d'oro, scolpita con gemme
e perle, e dalla parte anteriore della corona d'oro, opera un lupo del suo
colore naturale, mentre si erge, tiene stretto con le zampe il fiore di rosa
contrassegnato nella figura dello scudo, poi tira fuori la lingua d'oro, dopo
aver allontanato il cibo.
In seguito, sotto le già nominate strisce o borghie, due Arpie splendenti
d'oro da ambedue i lati vigilano, mentre afferrano lo scudo.
Infine, come riconoscimento più splendido dell'Ordine Equestre della nostra
generosità regale e del nostro dono a voi, e come segno, nel centro o nel
mezzo del sopranominato scudo è collocato in modo insolito un piccolo scudo
che sulla base d'oro mostra un'aquila nera, molto naturale, con le ali aperte,
in atto di volare; ha il becco che mostra la lingua di color scarlatto e le
zampe e le unghie d'argento o tinti di colore bianco qua e là.
Così l'opera di questo diploma di conferimento, foggiato dall'arte del pittore
e ornato con colori appropriati e caratteristici INDICE DELLE FAMIGLIE NOBILI
DEL MEDITERRANEO che tutti questi particolari meritano di essere esaminati
Essendo noi benevoli e stabilendo fermamente con questo nostro editto regale
che tutti voi, figli dei sopranominati Orazio e Giulio de Lupis, eredi,
posteri, discendenti e vostri nati in modo legittimo e nascituri sino
all'infinito, da questo tempo per l'avvenire, in tutte le azioni onorevoli e
dignitose, nelle occupazioni civili e militari, negli esercizi delle aste o
nelle gare degli astati, pedestri o equestri, nelle guerre, nei duelli, nelle
contese personali e in qualunque combattimento, da lontano, da vicino, negli
scudi, nei vessilli, nelle tende, negli edifici, nelle case o in qualsiasi
apparato, negli affari religiosi o civili, spirituali o temporali e, infine,
in tutte le diverse circostanze, per la necessità del caso e della nostra
volontà, per libera decisione di altri nobili scudieri o secondo l'usanza dei
cavalieri con gli scudi dorati, spontaneamente e senza alcun impedimento,
possiate avere portare, trasmettere e adoperare le insegne delle armi già
tramandate: che voi siate anche idonei e capaci di entrare nei favori e di
ricevere tutte le libertà, le esenzioni, i feudi, i privilegi, gli esoneri da
qualunque obbligo e onere, sia personali che di altri, di servirvi infine di
ogni diritto che gli altri, decorati di onore e dignità di qualsiasi genere da
noi o dal Sacro Romano Impero e in grado di ereditare feudi, usufruiscono,
usano, ottengono e godono in qualunque modo secondo l'uso e il diritto, senza
l'impedimento di chiunque operi in senso contrario.
Del resto, per onorare sempre più voi, padre Orazio e figlio Giulio de Lupis,
cavalieri con gli scudi d'oro del Sacro Romano Impero, con ulteriore
testimonianza della nostra regale benignità e grazia e con lo stesso potere,
di cui abbiamo detto sopra, la stessa autorità, la stessa disposizione e
usanza, abbiamo fatto, creato, eletto voi, con tutti i discendenti, i vostri
figli maschi, capaci e idonei, Conti del Sacro Palazzo Lateranense, della
nostra corte regale e dei nostri successori, imperatori e Re romani e
dellàImperiale Concistoro, clementemente vi abbiamo insignito della nobiltà
del seguito imperiale, ma soprattutto vi facciamo, nominiamo, creiamo,
innalziamo e onoriamo come seguito dei presenti, vi uniamo e vi mettiamo nel
numero, nell'ordine e nella classe i degli altri Conti imperiali. Stabilendo e
decidendo fermamente con questo nostro editto imperiale che voi, con tutti i
vostri discendenti maschi, per la detta nobiltà del seguito imperiale
(soltanto però gli idonei, i capaci e gli abili) sino all'infinito, da ora e
per sempre possiate usufruire, godere e ottenere tutti i privilegi, i favori,
i diritti, le insegne, le prerogative, le immunità, le cariche, le esenzioni e
le libertà di cui tutti gli altri Conti del Sacro Palazzo Lateranense e del
nostro Concistoro hanno fin qui goduto e godono in qualunque modo, o per
consuetudine o per diritto.
Mentre noi diamo e concediamo a voi e a chiunque di voi e dei vostri
discendenti maschi, come detto prima idonei e capaci, ampia autorità e facoltà
perche possiate per tutto l'Impero Romano e il mondo creare e nominare
segretari pubblici o notai o giudici regolari; e a tutte quante le persone che
saranno state degne di fiducia e che saranno capaci e adatte (e su ciò
impegneremo le nostre coscienze) possiate concedere e dare la carica di
segretario o di notaio o di normale giudice, quindi possiate adornare questi e
chiunque dei predetti con la penna e il calamaio, com'è d'uso. Dovrà esistere
tuttavia la condizione secondo la quale dagli stessi segretari pubblici o
notai o giudici ordinari che voi dovrete eleggere e dovunque vogliate, per
condizione sociale, in nome nostro e del Sacro Romano Impero e per lo stesso
Impero Romano, voi riceviate il giuramento dovuto della fedeltà in questo
modo: che saranno fedeli a Noi e al Sacro Romano Impero e a tutti i nostri
successori, agli Imperatori Romani e ai Re che legalmente entreranno nel
Regno, e non saranno mai in una assemblea in cui si trami contro di Noi, ma
difenderanno il nostro bene e la nostra salvezza e proseguiranno fedelmente,
vietando e allontanando i nostri danni secondo le proprie possibilità.
Inoltre, tutti i documenti sia ufficiali che personali, le ultime intenzioni,
i codicilli, i testamenti, qualunque atto dei giudici e tutti gli affari di
altri o personali, che a loro e a chiunque di loro si presenteranno da fare o
da scrivere per obbligazione delle suddette cariche, con giustizia, con
onestà, con fedeltà, allontanata ogni falsità, simulazione o inganno,
scriveranno, raccoglieranno, faranno e imporranno, non tendendo all'odio,
altre passioni o favori. al denaro, ai doni o ad Inoltre raccoglieranno,
scriveranno, faranno e detteranno fedelmente, secondo la consuetudine dei
luoghi, le scritture, gli atti e quelle cose che dovranno ridurre in decreto
ufficiale, su fogli puliti, non su carte rotte o su papiri; difenderanno le
case dei forestieri e delle persone povere, i ponti e le strade pubbliche,
secondo le proprie forze, terranno in segreto, fedelmente, i pareri e le
parole dei testimoni, finche non saranno stati resi pubblici e fatti
approvare; faranno con giustizia e rettitudine ogni azione (sia degli altri
sia personale) che riguarderà i doveri suddetti, secondo l'uso e il diritto.
in qualsiasi modo, Qualsiasi cosa di tal fatta i segretari pubblici o i notai
o i normali giudici (che dovranno essere nominati da voi) possano o debbano
fare e scrivere e rendere pubblico, per tutto l'Impero Romano, in ogni luogo o
terra, come i contratti, gli atti, gli strumenti di giudizio e le ultime
volontà; possano far uscire decreti e ordini in qualunque contratto che
contempli quelli o questi, e possano fare, esercitare e rendere pubblico ogni
altra cosa che, si sa, riguarda e concerne la carica di un segretario pubblico
o di un notaio o di un normale giudice.
Stabiliamo noi che per tutti i documenti e gli atti che devono essere redatti
o sono stati redatti dai segretari di tal fatta, dai notai o dai giudici
ordinari, si usi piena autenticità ovunque, nel giudizio o fuori del giudizio,
se non c'è l'opposizione di costituzioni o statuti o altro che sia in
opposizione.
Inoltre a voi, Orazio e Giulio de Lupis, e ai vostri discendenti maschi, come
sopra citati, capaci e forniti di qualità concediamo ed elargiamo piena
facoltà con cui possiate legittimare i naturali, i bastardi, gli spuri, i
manseri, gli illegittimi, gli incestuosi congiuntamente o disgiuntamente e
tutti quelli nati o che nasceranno da una unione illegittima e riprovevole,
maschi e femmine di qualsiasi condizione, stato o ceto che siano, anche se
saranno bambini che vivranno o che moriranno, esistendo o non esistendo altri
figli anche quelli non altimenti ricercati, vivendo o anche essendo morti i
loro genitori (eccezion fatta tuttavia per i solo per i figli nobili dei
principi, dei conti e dei baroni). Possiate inoltre riportare e ridare a loro
e a chiunque di loro tutti i diritti legittimi e togliere ogni impurità di
generazione, rendendoli capaci e atti a tutti i diritti delle successioni e
delle eredità, dei beni paterni e materni, o comuni (di possesso comune) o
feudali o di enfiteusi, sia riguardante qualunque luogo, anche se parlassero
solo di figli legittimi e nati da matrimonio legittimo e senza testamento
degli agnati (figli di soprannumero) e dei consanguinei. Possiate ancora
renderli capaci e atti alle cariche, ai feudi, ai domini, ai vassallaggi, ai
meriti e ai singoli atti legittimi, sia in seguito a un patto o a un'ultima
volontà che in qualsiasi altro modo, come se fossero stati generati da
matrimonio legittimo, purché non ci sia assolutamente obiezione da parte della
prole legittima. E ciò perché la legittimazione degli stessi, fatta come detto
sopra, si ritenga e si pensi soprattutto avvenuta in conformità delle leggi,
come se fosse avvenuta con tutte le procedure solenni della legge (le cui
inadempienze in particolare noi vogliamo e intendiamo che siano controllate
dalla autorità Legale); purché tuttavia tali legittimazioni che voi dovrete
fare non nuocciano gli stessi eredi legittimi e naturali.
In verità essi devono essere riconosciuti legittimi, dopo che lo siano stati
come abbiamo detto sopra, e si stabilisca che siano nominati e riconosciuti
legittimi e che possano e debbano essere nominati dovunque come legittimi e
nati tali, da vero casato e da parentela dei loro genitori; possano e
debbano,altresì, portare e mostrare le loro armature e insegne integre inoltre
da ogni scalfitura. Siano ammessi a tutti gli atti legittimi, uffici, diritti,
onori, cariche tanto eccle siastiche che laiche, come veri legittimi: che anzi
siano fatti nobili, se i loro genitori saranno stati nobili, possano e debbano
usufruire, godere, ottenere e usare, in tutti gli atti pubblici e privati,
cariche, onoreficenze, diritti e dignità di cui si servono e godono o che
usufruiscono e ottengono i veri legittimi in giudizio o fuori del giudizio
(senza l'opposizione di alcune leggi alle quali si provvede perché i naturali,
i bastardi, gli spuri, i manseri, gli illegittimi, gli incestuosi
congiuntamente o disgiuntamente, o chiunque altro nato da un'unione illecita e
condannata o che debba. nascere, non possano e non debbano essere legittimati,
in quanto ci sono dei figli naturali legittimi oppure non c'è il consenso o la
volontà dei figli naturali e legittimi, oppure dei padroni di un feudo e
soprattutto se ci sarà stata una controversia tra i padroni e gli Agnati e i
legittimi riguardo al feudo, noi ordiniamo riguardo all'emancipazione dei
figli e di altri simili a1 quali leggi e a quali di esse, (illegibile)
vogliamo espressamente e con sicura nostra conoscenza derogare, senza neppure
l’ostacolo, nel preambolo, di alcuni ordinamenti dei contraenti e le ultime
volontà dei testimoni o altre leggi o statuti dei luoghi, usanze, anche se
fossero tali da doverne far qui particolare menzione: ostacolando questi ed
essendoci la possibilità di ostacolare, solo in questo caso deroghiamo
totalmente alla sicura conoscenza e alla pienezza del potere regale e vogliamo
che sia derogato dai presenti (dminuire il valore dell'autorità...).
Similmente colla stessa autorità, a voi già nominati Orazio e Giulio de Lupis
e ai vostri successori maschi, qualificati come dianzi abbiamo detto, diamo e
concediamo ampio potere e ampia facoltà colla quale possiate e vogliate dare,
assicurare e garantire tutori e curatori o toglierli se ci sono motivi
legittimi. Diamo e concediamo ancora ampio potere e ampia facoltà con la quale
possiate e vogliate adottare e riconoscere dei figli, rendere, assicurare e
nominare costoro adottati e riconosciuti; possiate inoltre emancipare figli
adottivi o da adottare, riconosciuti in qualunque età e liberare dalla potestà
paterna e consentire con qualunque adozione, in quelle dei maggiorenni, nelle
emancipazioni, anche dei bambini e degli adolescenti; perdonare coloro che
supplicano in grazia dell'età; far valere il decreto e la autorità in tutto,
liberare gli schiavi; interporre autorità e legge alle liberazioni con o senza
punizione, al trasferimento di cose meno importanti e alla transazione (fine)
degli alimenti; portare alle condizioni di prima anche le chiese minori e le
comunità danneggiate da alcuni chiamati precedentemente a ciò e concedere ad
esse o a qualcuna di esse la intera restaurazione.
Possiate ancora governare congiuntamente o disgiuntamente con coloro che hanno
disonorato la legge o hanno fatto qualcosa comunque e restituirli al buon
nome, cancellando da loro ogni nota di discredito tanto attribuito quanto da
attribuire; così, per quanto riguarda il resto, siano ritenuti capaci e idonei
a tutti gli atti legittimi e possano progredire,tuttavia sempre se sarà
rispettata la regola del diritto. Inoltre per una singolare grazia e nostra
regale generosità, con lo stesso procedimento, con gli stessi sentimenti, con
la stessa conoscenza e autorità di cui sopra, a voi Orazio e Giulio de Lupis e
ai vostri successori maschi qualificati, come già detto, a questo privilegio
del seguito legale, diamo e concediamo ampio potere e libera facoltà perché
abbiate la possibilità e la capacità di concedere ed elargire alle persone
rispettabili insegne e armature, alla natura della persona (noi vogliamo che
ciò dipenda dal vostro parere e dalla vostra volontà), idonee e conformi
purché nella concessione di tali armature e insegne vi guardiate dal concedere
a qualcuno soprattutto l'aquila imperiale integra o la corona regia che è
nell'elmo o l'elmo torneario aperto e ingraticolato (senza dubbio riserviamo
solo a noi questi poteri); optpure vi guardiate in poche parole dall'elargire
le armi degli avi e le insegne di qualsiasi principe, di qualsiasi conte, di
qualsiasi barone o di qualsiasi nobile.
Questi certamente così decorati di armi da voi, possano portare e mostrare
secondo la loro volontà e il loro desiderio tali armi e insegne concesse da
voi, in ogni luogo, in tutte le azioni dignitose e decorose, nelle spedizioni,
nelle guerre, nei duelli, nelle gare particolari, in qualunque combat timento,
nei drappelli, nelle tende, negli anelli, nei segni, nei sigilli, nei
documenti, nei sepolcri, in ogni apparato e possano usare, godere, usufruire
di tutti i privilegi, i diritti, gli onori, le cariche, i doveri, le dignità,
i favori le concessioni e insegne di cui tutti gli altri decorati dai nostri
predecessori, Imperatori e Re dei Romani e da noi stessi godono, usufruiscono,
si compiacciono e possano essere ammessi anche a quelle cose alle quali essi
sono ammessi secondo la consuetudine o il diritto.
Accordiamo ancora a voi Orazio e Giulio de Lupis e ai vostri successori, come
già espresso, che possiate e abbiate la facoltà di nominare dottori sia nella
Medicina e nella Filosofia che in entrambe le facoltà, e diplomati,
baccalaureati e maestri nelle dette facoltà, oppure anche nominare,
promuovere, riconoscere ed eleggere poeti laureati. Tuttavia a quelli chiamati
alla nomina di un dottore di un tal genere o di un licenziato, ai dottori
esimi riguardo alla professione del nominare fino alla classe meno importante
che aveva affrontato l'esame per creare dottori o licenziati, a colui che essi
avranno trovato idoneo e avranno riconosciuto meritevole, Voi, interponendo la
vostra autorità, conferirete, com'è d'uso, i riconoscimenti del dottorato,
della licenza, del magistero, del baccalaureato e della laurea poetica. Coloro
a cui voi avrete accordato il titolo e il riconoscimen to del dottorato, della
licenza, del magistero, del baccalaureato e della laurea poetica abbiano
liberamente il potere, in ogni città, in ogni terra, in ogni parte del Sacro
Romano Impero, ovunque, di fare e di esercitare tutte le prerogative del
maestro, dell'insegnante, del traduttore, di colui che sale in cattedra, di
colui che è dotto nel glossario e che sa discutere di diritto, che sa dare
consulti, che sa riunire e che sa esercitare tutte le altre prorogative
tipiche di un dottore e tutte le altre prorogative della licenza o del
magistero o del baccalaureato o della laurea poetica.
Pssano essi godere e usufruire di tutti i privilegi, le prerogative, le
esenzioni, le libertà, le concessioni, gli onori, le cariche, i favori, i
perdoni e le grazie e di qualunque altra cosa di cui gli altri dottori, gli
altri licenziati, gli altri maestri, gli altri baccalaureati e gli altri poeti
laureati (che siano stati promossi nel Ginnasio di Pavia, o di Bologna o di
Padova, o di Vienna o di Perugia, o di Pisa, o di Siena, o in qualunque altro
ginnasio pubblico o che abbia ottenuto un privilegio, oppure che siano stati
insigniti da noi e dai nostri divini predecessori, dagli imperatori o dai re,
sia in qualunque altro modo abbiano ricevuto tali riconoscimenti) godono,
usano e ottengono in qualunque modo, consuetudine o legge. Non contrastando in
tutto ciò che è stato detto né leggi, né norme, né costituzioni, né decreti,
né annotazioni; né usanze, né ordinanze, né riforme, né privilegi, né
esenzioni, né favori, o prerogative, con qualunque nome si pensi o di
qualunque tenore e lavoro siano, o che siano stati fatti, o che noi dobbiamo
fare, o che i predecessori e i successori nostri debbano fare, o che qualunque
principe, duca, marchese, compagno, universitario, città, comunità debba fare,
o un altro di qualsiasi genere o condizione, sotto qualunque articolo, sotto
qualunque espressione verbale che sostenga il contrario anche se fosse tale di
cui occorrerebbe far qui particolare menzione parola per parola, a tutte
queste leggi con la nostra autorità regale, dai presenti,quanti a questa
concessione nostra e a questo indulto si opporrebbero o po trebbero opporsi
deroghiamo e così vogliamo che così sia derogato.
Parimenti affidiamo e comandiamo a tutti gli elettori del Sacro Romano Impero
e ai principi religiosi e laici, ai marchesi, ai conti, agli amici
arcivescovi, ai vescovi ai duchi, ai baroni, ai soldati, ai cavalieri, agli
alleati, ai governatori, ai capitani, ai viceré, ai legati, ai prefetti, ai
difensori di un castello, ai rettori, ai luogotenenti, agli ufficiali, agli
araldi dei re o messi, ai magistrati, ai consoli, ai borgomastri, ai potestà,
ai giudici, ai cittadini e complessivamente a tutti i sudditi nostri e del
Sacro Romano Impero e cari fedeli di qualsiasi condizione, grado, dignità,
ordine o condizione siano, che facciano in modo che voi, sopracitati Orazio e
Giulio de Lupis, che tutti i vostri figli, i vostri eredi e posteri e
discendenti vostri, legittimi, all'infinito, otteniate, possediate e abbiate
tutti i privilegi, i favori e le onorificenze che competono a voi, grazie alla
forza di questo nostro diploma imperiale, in quella maniera che si tiene per
quelli più importanti, pacificamente, serenamente e, in una parola, senza
impedimento o molestia.
Inoltre che essi proteggano e tutelino voi e gli altri in ogni cosa a tal
punto che non tentino o preparino qualcosa in senso contrario, o lo
impediscano e lo proibiscano con la forza. Se qualcuno poi oserà trasgredire
con un atto audace o violare questo nostro editto imperiale, sappia che, oltre
che incorrere nel gravissimo sdegno nostro e del Sacro Romano Impero,
incorrerà irremissibilmente in una multa di cento marchi di oro puro per il
fisco o l'erario nostro imperiale e in una offesa che deve espiare secondo i
modi di uno che soffre o di coloro che soffrono, nello stesso momento,
tante volte quante sarà stato fatto contro questa pagina della nostra
elezione, concessione, generosità e grazia.
A testimonianza di questa lettera scritta a mano e fornita dell'autorità del
nostro regale sigillo, e che sarà data nella nostra città di Vienna il 19
gennaio dell'anno del Signore, 1683, 25mo del Nostro Regno a Roma, il 28mo in
Ungheria, il 27mo in Boemia
Leopoldo
Per mandato particolare della Sacra Maestà Imperiale
Giovanni P
Io attesto qui che la presente copia è concorde con il vero e originale
diploma imperiale
Vienna... 1683
Rabanus Hermanus Bertrandus.
Addetto alla registrazione della Cancelleria Imperiale Aulica Latina
Io Nicolao Schmidt, Notaio pubblico favorito dall'autorità imperiale e giudice
ordinario in questa città
Questa copia fu prodotta dall'addetto alla registrazione (...) assegnato alla
Cancelleria Imperiale (...) Latina, col suo originario inchiostro esistente
nella medesima cancelleria.
A garanzia di ciò, qui in modo autentico ... e ho apposto il mio solito
sigillo del mio ufficio di Notaio.
Redatto
a
Nicolao Schmidt Notaio.
In fede
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INDICE DELLE FAMIGLIE NOBILI DEL MEDITERRANEO
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Comitato Scientifico Scientifico Editoriale del |
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Libro d'Oro della Nobiltà Mediterranea |
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(Presidente: il XIII duca di San Donato, dott. don Marco, marchese Lupis Macedonio Palermo dei principi di Santa Margherita) |
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