Studi e Fonti Documentarie della Societą Genealogica Italiana

 

 

Testamento del reverendo sacerdote e parroco di San Giorgio in Grotteria,

don Giovan Battista Amato

 

depositato presso notar Fortunato Tavernese il 13 maggio 1770,

per l’istituzione del Sacro Monte di Beneficienza e Congregazione di Caritą di Grotteria, noto come

Monte Amato

nel quale istituisce un fidecomesso agnatizio primogeniale.

 

 

Considerando in me stesso quanto sia a Noi vicina la morte ed altresģ incerta la di lei ora, stimai cosa onesta adesso che trovomi sano la Dio mercč di corpo e di mente, fare il presente mio Testamčnto in scriptis, quale voglio che valga per detta ragione, ovvero ragione di Testamento Nuncupativo, Codicillo, Jure legati Donazione causa mortis et omni meliori via, cassando altri Legati e Testamenti fossero da me fatti fin'oggi, e voglio che della mia Ereditą non si possa dedurre Tabellionica o Faleidia, ma i miei successori debbono adempire, quanto in appresso qui disporrņ, volendo che questa mia disposizione resti sempre salda in tutto, e vieppił in quello riguarda la mia anima, che raccomando alla pietą immensa di Nostro Signore Gesł Cristo, in cui mi abbandono, e prego, che siccome la ricompro col suo prezioso Sangue, del pari difendendola dal comune inimico la porti seco nel Cielo, invocando i Santi miei Avvocati, la Madre Santissima Tutelare de' miseri peccatori, come lo sono io, ed i Santi Geronimo e Francesco Saverio anco miei Protettori.

Lascio alla Mensa Vescovile di Gerace pro malis oblatis grana diciotto pro una vice, et all'Ospedale degl'invalidi della Cittą di Napoli non lascio cosa alcuna. Voglio che il mio Cadavere sia seppellito in questa Chiesa di S. Domenico presso le ceneri di mia signora Madre, D. Giovanna Falletti, e lascio a detto Convento per celebrare Cento Messe per la di Lei anima ducati dieci alla ragione di un carlino per messa pro una vice tantum.

E perchč il capo é la istituzione dell'Erede, senza la quale ogni Testamento si rende nullo, istituisco con la mia propria bocca Erede nella proprieta dei miei beni il dilettissimo fratello germano Isidoro, e nella metą usufrutto de' medčsimi, e nell'altra metą de' suddetti jure legati lascio Erede D. Orazio mio diletto Fratello, e Fortunata mia Sorella vita loro durante, e dopo la di loro morte il suddetto usufrutto si consolidi con la proprietą. Dopo la morte di detto Isidoro succedano i di lui Figli Maschi nascituri di primogenito in primogenito, proibendo ogni detenzione e proibendo l'alienazione di dčtti miei beni per qualunque causa urgentissima dovendo i medesimi star sempre uniti al presente Fidecommesso Agnatizio a favore de' Figli Maschi il Primogenito.

Ed in mancanza de' Figli Maschi di detto D. Isidoro, succedano i Figli Maschģ legittimi e naturali di detto D. Orazio se avesse, e non avendo succedano le Femmine legittime, e naturali di esso Isidoro, che ģntendo si ritiri nel palazzo, ove io abito, che lo dichiaro suo quo ad abitatione' e del Fidecommisso quo ad proprietatem, proibendo che con esso lui abiti .... nelle Case e Casine di campagna.

Delli mobili gli argenti restino uniti al Fģdecommesso e la mia Libreria, la quale in quanto all'usufrutto vita durante di Orazio resti a lui e si restituiscano i pochi libri legati agli Eredi di  D. Vincenzo Infusini, e si faccia inventario.

Il denaro che si troverą in Ereditą, o in partibus, o in Napoli si applichi a favore del suddetto Fidecommesso, a riserbo di ducati trecento pro una vice, che serviranno per detto Isidoro per le funzioni del suo matrimonio, volendo che fra due mesi si dovesse casare, e lo raccomanda a detto fratello comune Orazio. L'applicazione del denaro debbe essere in terreni, ed alberi per escludere ogni simulaziue, e non debbono essere di esso D. Isidoro, ma di persone estranee per non essere simulata l'applicazione.

In virtł di questo mio Testamento fondo due Maritaggi, hanno quilibet di ducati venti  l'uno da distribuirsi a Zitelle povere di questa Terra di Grotteria con avere ducati venti l’una, e le giovanette sieno onorate e bisognose, nel giorno adunque del SS. Crocifisso tre maggio nella Matrice Chiesa, e nella propria del Salvatore, si debbono in onore delle cinque Piaghe di Nostro Signore Gesł Cristo, mettere in una urna cinque cartelline, una dal Signor Arciprete di Grotteria pro tempore, e tre altre da' sudetti Orazio, Isidoro e Fortunata, Fratelli e Sorella, et indi dopo di loro una dal mio Erede, di quali cartelline si estraggon due, e le medesime debbono avere ducati venti per una. Sono tenuti detti miei Successori per ogni anno depositare i suddetti ducati quaranta per riceversele le Figliuole eseguito il Matrimonio in faciem Ecclesiae, dalla Cassa del Sacro Monte, ove si conservano gli annui depositi col nome di quelle, che hanno avuto a lor favore le cartoline. Per i suddetti annui ducati quaranta di Maritaggi sieno i miei beni stabili di Grotteria, et in mancanza di essi, non aliter nec alio modo in sussidium, et ove tutti i miei stabili esistenti in Gioiosa, et ubicunque, di modo che primo loco l'ipoteca si senta sulli soli giardini dģ Grotteria, et indi sopra gli altri miei beni. Voglio che si celebrino le due messe in onore di S. Francesco Saverio per ogni settimana mundo durante nella chiesa di S. Antonio, sita. vicina la mia abitazione in questa Parrocchia di S. Nicola, qual legato fu da me fatto per atti di Notar Gaudioso Lucą, e questo Testamento lo conferma; con pagarsi l'Elemosina di annui ducati quattro per distribuirsi a quattro Sacerdoti per assistere a recitare l'Ufficio in onore del SS. Crocifisso del Salvatore nella di lui Chiesa, designandi dai miei successori nel fine di assistere con maggiore amore ad opera cotanto pia. Voglio che Fortunato mio Fratello non si molesti per il Credito che contro di 1ui ritengo, e che niente promuova contro il presente mio Testamento, altrimenti actiones reviviscant a favore dell' Ereditą. Per i primi tre anni dopo la mia morte voglio che si facciano celebrare in detto tempo mille messe manuali a ragione di un carlino l'una, quali una volta saranno celebrate, cessi detto mio Legato.

            Nel caso che moriranno senza Figli i suddetti miei Fratelli, e Sorella Fortunata ancora sarą morta, e li detti Fratelli Orazio ed lsidoro senza Figli legittimi e naturali, in tal caso succeda nella mia Ereditą il Dottore D. Pasquale Lupis, figlio di mia Sorella Rosa, a riserba delle annualita censuali, bollali, e frutti provenienti da dette ipoteche, quali in tal caso voglio che si debbano impiegare in tanti maritaggi a ragione di annui ducati venti per uno, ed il di pił della mia Ereditą passi a detto D. Pasquale con i pesi costituiti ut supra.

Mi dichiaro soddisfatto dal Signor D. Giuseppe Antonio de Lupis di tutte le annualitą censuali sopra Piombo, Casa ereditaria ed Orto di Fallacca, ed altri esistenti nelle mie scritture. Mi dichiaro soddisfatto dal Sacerdote D. Gio: Battista Falletti, mio Cugino, di tutti i censi e frutti sopra Bombaconi, redditizio alla mia Parrocchia, e questa č la mia volontą.

Le suppellettili del mio appartamento restino per l'erede Isidoro come si ritrovano. Chiunque dei miei Fratelli e Sorelle vorrą contravvenire alla mia presente disposizione, intendo e vog1io che non abbia cosa alcuna di detta mia Ereditą.

 

Io Abbate D. Giovambattista Amato ho disposto come sopra.

Grotteria 13 Maggio 1770

 

Pubblicato da Domenico Lupis Crisafi in: Cronaca di Grotteria, Gerace Marina, 1887, pagg. 192-197

 

 

 

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