Studi e Fonti Documentarie della Società Genealogica Italiana

 

 

La necessità del Regio Assenso (Reale Beneplacito) nella legislazione nobiliare napoletana

con particolare riferimento alla Successione femminile dei titoli nobiliari

 

Marco Lupis Macedonio Palermo di Santa Margherita

 

 

 

Capita a volte di leggere sul web la tesi secondo la quale il Regio Assenso sarebbe stato sempre necessario nella trasmissione ereditaria dei titoli nobiliari, specie nel caso di trasmissione per linea femminile, ossia attraverso la cosiddetta Succesione Femminile Napoletana.

Niente di più falso.

Infatti  il Regio Assenso non era necessario ne' richiesto nel caso della semplice trasmissione del titolo, quando esso fosse divenuto solo onorifico, ovvero svuotato del suo legame con un bene feudale (o al limite anche suffeudale), come nei casi di successioni seguite alla vendita del feudo con la formula "extincto seu retinenti tutulo".
Tale trasmissione dei titoli - come concordano i maggiori giuristi antichi e contemporanei - costituiva un "diritto perfetto", che non necessitava di nessuna conferma, ma poggiava la sua legittimità sulla normale successione ereditaria di padre in figlio ( o di padre in figlia o di madre in figlio, nel caso del Regno di Napoli dov'era in vigore, com'è noto, la Successione femminile napoletana) che fosse appunto coerente con le leggi successorie in vigore all'epoca della successione stessa del titolo.

Quanto verrà esposto valga anche a confutare - si spera definitivamente - talune obiezioni (per non definirle piuttosto dicerie...) secondo le quali il Regio Assenso sarebbe comunque sempre stato necessario per autorizzare la successione per via femminile di un titolo, quando cioè, per questa causa, il titolo andava ad un casato diverso da quello della originaria concessione.

Ecco come si esprime il giurista Luigi Buccino, che nel suo lavoro LA XIV DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA NUOVA COSTITUZIONE E LA COGNOMINIZZAZIONE DEI PREDICATI in rapporto alla successione nobiliare femminile nelle provincie napoletane, Fausto Fiorentino Editore, Napoli, 1957, correttamente osserva (sottolineature e grassetto sono miei):

- innazitutto in merito alle leggi successorie nelle provincie napoletane fino al 1806, nel capitolo 1: "Cenni sulla successione feudale femminile fino al 1806, a pag. 18:


 

Citazione:
Filippo I (II per la Spagna), con la citata prammatica XXXIII del 1595, Filippo III (IV per la Spagna), con quella XXXIV del 1655, che estende la successione feudale al quarto grado in linea collaterale « tam virorum, quam foeminarum », e Carlo VI d'Asburgo, con le prammatiche del 1720, sanzionano le norme successorie innanzi illustrate. Esse ebbero una ulteriore conferma, nel 1737, da Carlo di Borbone (VII per Napoli e III per la Spagna), con la prammatica « de feudis » ; e possono così compendiarsi:

a) in linea retta:
successione all'infinito dei discendenti, sia maschi che femmine, «aetatis et sexus praerogativa servata » ; è opportuno tener presente che, dalla epoca della dominazione spagnola, in mancanza di discendenti e di collaterali, succedeva perfino il padre del primo investito;

b) linea collaterale:
successione sia dei maschi che delle femmine, sempre «aetatis et sexus praerogativa servata », fino al quarto grado per Napoli (e fino al sesto grado per la Sicilia) (Nota del redattore), con l'unica esclusione dei collaterali del padre del primo investito.

Queste in sintesi le norme successorie vigenti nelle provincie napoletane, quando sopravvenne, preceduta dalle armi francesi, l'abolizione della feudalità.

Nota del redattore: Per quanto riguarda il computo del grado parentale adottato nel Regno di Napoli, bisogna sempre ricordare che si è sempre usato il c.d. sistema germanico (un grado per ciascuna generazione escluso lo stipite), della qual cosa si trova conferma sia in questioni successorie poste al vaglio della Regia Camera, che nei processetti matrimoniali nel periodo XVI-XVIII secolo.
Oggi, invece, si calcola la parentela col c.d. sistema romano, ovvero contando i gradi risalendo fino allo stipite comune e scendendo, ma questo solo a partire dal periodo napoleonico.



- entrando poi nel merito della normativa degli Assensi Regi, o Reali Beneplaciti, che dir si voglia (pagg. 24 e 25):


 
Citazione:
Nel Napoletano, infatti, mentre per le trasmissioni dei titoli nobiiari-feudali occorreva, — ai sensi della prammatica20 »de feudis » ed agli effetti principalmente fiscali, — la registrazione ed il pagamento del « rilievo », non vi era alcuna formalità per le trasmissioni dei titoli soltanto onorifici, purché si fossero verificate nella concessione originaria : e ciò in virtù del principio che la concessione originaria spiegava la sua efficacia « nunc prò tunc » *
____________________________
* In senso conforme e costante si è, successivamente, pronunziata la Corte di Cassazione con molteplici arresti, anche in relazione alle refute: cfr. sent. Cassazione Napoli del 28-8-1904, in c. Procaccini-Lucchesi Palli (in Giur. It. 1905, I e. 1325), arresto della Corte di Cassazione di Roma dei 3-4-1905, in causa Min. Int. - Sabini, (in Giur. It. 1905, I, col. 696 e segg.), nel quale venne affermato che da quando « i titoli nobiliari furono ridotti a mere distinzioni onorifiche ed a semplici aggiunte al nome di famiglia non occorreva più la investitura personale » che, con l'evoluzione del sistema feudale, era finita con l'essere rappresentata dal «rilievo».
Con la stessa sentenza la Corte Regolatrice affermò che la prammatica 20 aveva prescritta la registrazione nei Quinternioni
« per assicurare il pagamento delle prestazioni fiscali nel passaggio del dominio dei feudi e non per il solo titolo
. D'altronde quella registrazione era nell'interesse del fisco e non delle parti e trattavasi, quindi, in ogni caso di nullità relativa e non assoluta-».
 


Il che pare addirittura cristallino, nella sua comprensione!

Proviamo comunque a riassumerlo nel modo più chiaro possibile:

Risulta pacifico che, nel Napoletano e in epoca feudale, cioè fino alla Legge di abolizione della feudalità del 1806, NON era necessario alcun provvedimento formale (Regio Assenso, pagamento di alcuna tassa o "relevio" che dir si voglia etc.) "per la trasmissione del solo titolo, ne' per linea maschile, ne' per linea femminile"

E che parimenti poi, successivamente alla Legge di abolizione della feudalità, dopo il 1806, quando cioè "i titoli nobiliari furono ridotti a mere distinzioni onorifiche ed a semplici aggiunte al nome di famiglia", in ogni caso "non occorreva più l'investitura personale" ne' per linea maschile, ne' per linea femminile



Nel capitolo III poi, riguardante "La successione nobiliare femminile dal 1860 al 1926", a pag. 38 esegg., così, altrettanto cristallinamente, prosegue:

 
Citazione:
Il Consiglio di Stato, sempre in rapporto al Reale Assenso prescritto dal citato art. 31, fa un brillante confronto con l'art. 13 del real decreto 23-3-1833 e giustamente osserva che, anche se la predetta prassi fosse stata legittima, — come lo divenne dopo l'emanazione del Regolamento del 1896 e propriamente in virtù dell'art. 31 di esso, — nel caso di successione per via femminile; « per definizione trattasi di successione legittima, ossìa che in virtù dell'originaria concessione il titolo deve, in un dato momento, passare per successione in persona portante un casato diverso. Il diritto di questa persona è dunque perfetto e p r e -esistente al provvedimento Sovrano, Secondo le leggi napoletane i titoli, in mancanza di figli maschi, si trasmettevano alle femmine primogenite, le quali a loro volta li trasmettevano ai loro primogeniti. In quest'ultimo passaggio il titolo andava ad un casato diverso da quello della originaria concessione, ma è manifesto che, ciò nonostante, il successore si trova nella identica condizione di ogni altro successore che erediti il titolo entro lo stesso casato. Egli ha un diritto perfetto al titolo che gli discende dalla originaria concessione. Il Sovrano Beneplacito (il regio Assenso, ndr.)non può qui avere che uno scopo semplicemente ricognitivo del diritto »(...)




Precedentemente lo stesso Buccino costatava che, al di là di ogni dubbio, che

 
Citazione:
Solo l'art. 31 del nuovo Regolamento, approvato con r. d. 5-7-1896 n. 314, per la prima volta, prescrisse, quasi di sfuggita, sul piano procedurale e non sostanziale, che « nei casi di Reale Assenso per passaggio di titoli da una in altra famiglia» fossero spedite delle Regie Lettere Patenti.


Ma lasciamo la parola nuovamente, e per concludere, all'illustre giurista, riportando il passo nella sua integrità, a pagg. 35 e segg.:

 
Citazione:
Solo l'art. 31 del nuovo Regolamento, approvato con r. d. 5-7-1896 n. 314, per la prima volta, prescrisse, quasi di sfuggita, sul piano procedurale e non sostanziale, che « nei casi di Reale Assenso per passaggio di « titoli da una in altra famiglia » fossero spedite delle Regie Lettere Patenti. Con tale norma fu introdotta per la prima volta — si ripete — una distinzione tra successione con passaggio dei titoli nell'ambito della stessa famiglia e successione con passaggio dei titoli da una in altra famiglia.
E poiché il Legislatore, quando vuol fare delle distinzioni, le fa esplicitamente e fino all'emanazione del Regolamento del 1896 non ne aveva mai fatte, [u]è inconfutabile che la successione in un titolo per via femminile, col conseguente passaggio del titolo da uno in altro casato, era equiparata alla successione per via maschile.[/u]
Il motivo, che indusse il Legislatore, — nel prescrivere il Reale Assenso per il passaggio dei titoli nobiliari da una in altra famiglia — ad emanare una disposizione indubbiamente involutiva, perchè si ispirava di nuovo al principio, allora già ripudiato da quasi tutte le legislazioni, della « giustizia ritenuta», fu dottamente illustrato, come più volte accennato, dal Consiglio di Stato, a sezioni riunite (I e III), in data 3 novembre 1914 (prot. Rep. I, n. 2768 in Boll. Uff. della Consulta Araldica, Voi. VIII n. 38, pag. 191 e segg.). Il parere costituiva la soluzione del quesito formulato dai Ministeri dell'Interno e delle Finanze in relazione alla tassabilità di alcuni provvedimenti in materia nobiliare. La tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, al n. 8, sottoponeva, infatti, alla tassa delle concessioni governative tutti i provvedimenti di grazia in materia nobiliare e, cioè, quelli indicati e classificati nella prima parte dell'art. 16 del regolamento del 1870: in tal modo il provvedimento di giustizia, e, cioè il riconoscimento mediante attestazione della Consulta, vista e spedita dal Ministero dell'Interno, veniva escluso da qualsiasi tassa di concessione.
E la forma del decreto ministeriale era proprio quella esplicitamente prescritta dalla legge.
Senonchè, a poco a poco, e poi dal 1887 costantemente, — come nota il parere in esame, — il Ministero dell'Interno, a fini esclusivamente fiscali e, cioè, per rendere soggetto a tassa il passaggio dei titoli da una in altra famiglia, segui la prassi anche in tali casi di spedire l'attestazione della Consulta (o riconoscimento di giustizia), previsto dalla seconda parte dell'art. 16 del regolamento del 1870, con un Reale Assenso. [i]E fu, si badi bene, esclusivamente ai fini fiscali, [/i]perchè l'altro fine, che si volle ravvisare in tale prassi, cioè quello della possibilità di valutare la « dignità » o meno di colui che chiedeva l'autorizzazione all'uso ufficiale di un titolo nobiliare, veniva perseguito e realizzato ugualmente con la decadenza dal diritto ai titoli nobiliari, che poteva essere dichiarata in qualcunque momento e contro qualsiasi possessore del titolo stesso.
Apprezzamento della « dignità » del portatore di un titolo nobiliare, che, con l'andare del tempo, sarà esercitato dalla Regia Prerogativa, con raggio d'azione sempre più ampio, in quanto sarà esperibile in ogni momento e non soltanto in quello preliminare alla concessione della autorizzazione all'uso ufficiale. Di conseguenza, anche dopo il riconoscimento con provvedimento di giustizia o dopo la concessione ex novo di un titolo, il Sovrano poteva, per motivi sorti allora o solo allora palesi, fare uso della facoltà di « valutare la dignità » dell'intestatario del titolo ed adottare i provvedimenti opportunamente previsti dalla legge ed i cui effetti colpivano, beninteso, la persona dell'intestatario e non il diritto della famiglia (artt. 41 e 42 dell'Ordinamento dello stato nobiliare italiano del 1929; artt. 33 e 34 deU'Ord. del 1943; artt. 28 e 29 cod. pen. 1930). Osservò, peraltro, molto esattamente il Consiglio di Stato che la prassi seguita dal Ministero dello Interno di far intervenire il Real Assenso nel riconoscimento del passaggio di titoli da una in altra famiglia per successione, non era legittima, in quanto nel caso della seconda parte dello art. 16 del regolamento del 1870, da un lato non si aveva «alcuna discrezionalità nel provvedimento e dall'altro il diritto della persona — (cui il titolo era passato per successione femminile) — preesisteva all'atto, che non è uno dei provvedimenti enunciati dalla prima parte del citato articolo 16 ». Solo questi ultimi, proprio perchè d i s c r e z i o n a l i, facevano « nascere in una persona il diritto a portare un titolo nobiliare», e, perciò, erano riservati esclusivamente alla R. Prerogativa.
Ed il Consiglio di Stato, sempre in rapporto al Reale Assenso prescritto dal citato art. 31, fa un brillante confronto con l'art. 13 del real decreto 23-3-1833 e giustamente osserva che, anche se la predetta prassi fosse stata legittima, — come lo divenne dopo l'emanazione del Regolamento del 1896 e propriamente in virtù dell'art. 31 di esso, — nel caso di successione per via femminile; « per definizione trattasi di successione legittima, ossìa che in virtù dell'originaria concessione il titolo deve, in un dato momento, passare per successione in persona portante un casato diverso. Il diritto di questa persona è dunque perfetto e p r e -esistente al provvedimento Sovrano, Secondo le leggi napoletane i titoli, in mancanza di figli maschi, si trasmettevano alle femmine primogenite, le quali a loro volta li trasmettevano ai loro primogeniti. In quest'ultimo passaggio il titolo andava ad un casato diverso da quello della originaria concessione, ma è manifesto che, ciò nonostante, il successore si trova nella identica condizione di ogni altro successore che erediti il titolo entro lo stesso casato. Egli ha un diritto perfetto al titolo che gli discende dalla originaria concessione. Il Sovrano Beneplacito non può qui avere che uno scopo semplicemente ricognitivo del diritto, come accadeva per l'art. 13 del r. d. 23 marzo 1833 sopra citato, il quale, più rigorosamente, esigeva una ricognizione sovrana per ogni concessione ». Importante e l'opinione — riportata dal parere in esame, — del PAGANI-GUARNASCHELLI, il quale dottamente spiegò che il presupposto della tassabilità degli atti di concessione consiste nell'esercizio della Sovrana Potestà, la quale è libera di concedere o meno, donde la distinzione tra concessione di un diritto e nulla osta al suo esercizio aggiungendo : «questa distinzione ha il suo fondamento nello Statuto il quale mentre dà al Re facoltà di conferire nuovi titoli mantiene a chi ne abbia diritto i titoli anteriori di nobiltà. Dunque non vi può essere potere di concessione in presenza di un diritto acquisito, che può anche farsi valere in giudizio. Quando una sentenza avesse dichiarato il diritto del privato al titolo nobiliare, quale libertà rimarrebbe all' Autorità Amministrativa? NESSUNA, perchè l'Autorità Amministrativa potrebbe anche essere costretta ad emanare l'atto di riconoscimento del titolo mediante ricorso alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato » *.
E la conclusione, cui nel parere in esame pervenne il Consiglio di Stato, fu che neppure in rapporto alla precitata disposizione del secondo comma dell'art. 31 del Regolamento dèi 1896 poteva riscontrarsi discrezionalità nel sovrano provvedimento, il quale «non è concessione di titolo e non deve essere soggetto a tassa di concessione ». La tassa sarebbe stata dovuta solo se, non essendo « piena e diretta » la prova della legittimità del titolo e del passaggio, fosse stato necessario integrarla con la grazia sovrana: in tal caso il provvedimento sarebbe rientrato tra quelli di grazia da adottarsi con Decreto Reale, soggetto, naturalmente, a tassa.
_________________________________________
* La conclusione, cui giunse il Consiglio di Stato corrisponde pienamente all'autorevole opinione del VENZI (op. cit. col 80 segg.), che negò l'esistenza di una differenza, — nel caso del passaggio del titolo nobiliare per successione femminile da una in altra famiglia — tra spettanza ed attribuzione del titolo, trattandosi, (specie per le successioni verificatesi prima dell'entrata in vigore del regolamento del 1896 e quindi della prescrizione del Regio Assenso), di un provvedimento di giustizia e, propriamente; di un riconoscimento, cui era estraneo il potere discrezionale del Sovrano (cfr. la testuale motivazione del VENZI, riportata a pag. 29 e seg.).
 

 

Da quanto sopra esposto si evince senza possibilità di dubbio che la giurisprudenza nobiliare antica e moderna, compresa quella dell'Italia Repubblicana, è concorde nel ritenere che nelle antiche Provincie Napoletane non vi è ne' vì é mai stato l'obbligo e nemmeno la consuetudine di ottenere il Regio Assenso nel caso di trasmissione ereditaria dei semplici titoli nobiliari, siano essi trasmessi per linea maschile che per linea femminile, sia prima che dopo la legge di abolizione della feudalità nel regno di Napoli (1806)

Per quanto riguarda infine i riflessi sulla situazione attuale in merito alla successione dei titoli nobiliari nel nostro Paese, ritengo di estremo interesse le considerazioni giuridiche - a mio parere ineccepibili - secondo le quali  tutta la legislazione nobiliare dell'ex Regno d'Italia ha totalmente perduto la sua validità, in questo definitivamente cancellata dalla sentenza della Corte Costituzionale (vedi oltre) e risultando quindi totalmente abolito e priva di efficacia presente anche quel citato art. 31 del nuovo Regolamento dell'Ex Regno d'Italia, approvato con r. d. 5-7-1896 n. 314,  il quale « per la prima volta, prescrisse, quasi di sfuggita, sul piano procedurale e non sostanziale, che nei casi di Reale Assenso per passaggio di titoli da una in altra famiglia fossero spedite delle Regie Lettere Patenti» :

Citazione:
... essendo stata abolita la Consulta Araldica del Regno, avendo la Corte Costituzionale soppresso tutta la legislazione nobiliare-araldica del Regno d'Italia (con sentenza dell'8-7-1967 numero 101) dal 1922 al 1946 e negato ogni organo giudiziario dello Stato circa la competenza in materia di diritto nobiliare,sono abrogati tutti i Decreti di successione ai titoli ossia quelli del 1926 e quello del 1943. Infatti la Corte Suprema, con la sentenza del luglio 1967 n. 101, così recita: “Sono abrogati tutti gli Ordinamenti (ossia i Decreti) sulle successioni ai titoli nobiliari…” etc.


Concordando dunque perfettamente con l'estensore , quando afferma che:
Citazione:
debbano ritornare le antiche regole successorie vigenti al momento della primitiva concessione del titolo.

 

E proprio la stessa sentenza della corte costituzionale n. 101 del 1967, conferma ancora una volta quanto fin qui dimostrato ovvero che:

Citazione:
Vero é che nel passato ordinamento un titolo nobiliare era da considerare "esistente" indipendentemente dal "riconoscimento" amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento

 



Lascio i lettori alla lettura integrale della relazione di F. Scannapieco Capece, I titoli nobiliari siciliani e napoletani: il ripristino della successione siciliana e napoletana, in "Re d'Armi", Palermo 1991 - aggiornato gennaio 2008:

 
Citazione:
La Sicilia ha mantenuto e sempre difeso il suo singolarissimo diritto nobiliare, e nella fattispecie, la successione ereditaria circa i titoli di nobiltà, i quali sono quasi tutti, sia quelli più antichi – i titoli spagnoli-aragonesi – che quelli concessi dai Re di Napoli, a successione “siciliana”...

la quale come quella “napoletana”, prevede che la femmina succeda al titolo quando il possessore non ebbe figli maschi.

Invero, i titoli siciliani più antichi, quelli relativi al dominio aragonese, nonché quelli concessi dai Re di Spagna nel Seicento come Re di Sicilia, seguono di norma la successione di quel paese, che prevede la successione in linea femminile, essendo titoli perpetui, ed è notorio che oggigiorno in Spagna i più importanti titoli sono posseduti in capo a donne (come la Duchessa d'Alba, di Medinaceli, di Medinasidonia etc.).

Sono la Costituzione “IN ALIQUIBUS” e la prammatica “UT DE SUCCESSIONIBUS” di Re Federico II che sancivano le norme successorie in Sicilia, dove in particolare si afferma che dopo la morte del feudatario debbano succedere nel feudo i di lui figli maschi, ed in difetto debbano succedere le figlie femmine.

Nella Prammatica “Ut de Successionibus” detto Imperatore ordinò che la successione dei feudatari debba aprirsi a tutti i discendenti del sangue dell'ultimo possessore; che tra questi fosse data preferenza ai maschi controre femmine e che nei feudi franchi fosse preferito il maschio primogenito e la vergine “in capillis” tra le femmine; che in mancanza di discendenti non avessero alcun diritto gli ascendenti, ma che succedessero i fratelli collaterali e le sorelle ed i figli dei fratelli o delle sorelle; ed infine, in mancanza di tali eredi, il feudo dovesse essere devoluto alla Corona per diritto di riversione. Alcune modifiche furono poi apportate a tale regolamento, come il Capitolo “Si aliquem” di Re Giacomo di Sicilia che estese, in mancanza di eredi, la successione ai trinipoti figli del defunto intestatario, anche se non discendente dal primo quesitore, ciò che vuol dire sino al sesto grado, dovendosi ammettere alla successione tutte le persone congiunte in simile grado all'intestario defunto e venne riconfermata la preferenza, in caso di successione in linea femminile, verso la figlia nubile nei confronti di quella maritata. Come nuovo regolamento si ha poi soltanto la XXXVIII Prammatica dell'Imperatore Carlo VI che chiama alla successione il maschio remoziore purché nei gradi successibili. I titoli siciliani e napoletani seguono le norme di trasmissione dei titoli spagnoli e pertanto sono detti a “collazione spagnola” se il privilegio originario promanava direttamente dal Re di Spagna che si rivolgeva alla Cancelleria di Castiglia, ed a “collazione siciliana”se esso era sottoscritto dal vice-Rè di Sicilia a Palermo, con privilegio vicereale, di cui era investito il Consiglio collaterale in Sicilia. Inoltre con lo Statuto Costituzionale di Sicilia, sanzionato con Reale Dispaccio del 25-11-1812, si è mantenuto per i titoli di nobiltà l'ordine successorio preesistente.

All'abolizione della feudalità in Sicilia, avvenuta nel 1812 ossia sei anni dopo quella proclamata a Napoli, non si diede norma alcuna per la conservata trasmissione dei titoli di nobiltà e pertanto con Regio Rescritto del 13-2-1856 si dichiarò che la legge del 2-8-1806 che aboliva la feudalità nel Regno di Napoli non è applicabile in Sicilia ove essa fu abolita posteriormente, senza modificare l'ordine successorio predetto; e quindi per quella parte del Regno si debba ricorrere interamente alle antiche norme esistenti (vedi/see Galluppi, “Il Nobiliario di Messina”).

Stante ai nostri giorni, essendo stata abolita la Consulta Araldica del Regno, avendo la Corte Costituzionale soppresso tutta la legislazione nobiliare-araldica del Regno d'Italia (con sentenza dell'8-7-1967 numero 101) dal 1922 al 1946 e negato ogni organo giudiziario dello Stato circa la competenza in materia di diritto nobiliare,sono abrogati tutti i Decreti di successione ai titoli ossia quelli del 1926 e quello del 1943. Infatti la Corte Suprema, con la sentenza del luglio 1967 n. 101, così recita: “Sono abrogati tutti gli Ordinamenti (ossia i Decreti) sulle successioni ai titoli nobiliari…” etc. Riteniamo , quindi, debbano ritornare le antiche regole successorie vigenti al momento della primitiva concessione del titolo. I titoli siciliani e napoletani dovrebbero, praticamente seguire le norme di successione relative all'originaria concessione, norme d'altronde annotate sui diplomi d'investitura, con la formula che li rende perpetui: “heredibus et successoribus ad infinituum”, e pertanto si dovrebbe ripristinare la situazione “quo ante”. E ciò al fine di non far cadere storicamente nel nulla la materia concernente i titoli di nobiltà e per riportare d'attualità l'ordine successorio delle province meridionali d'Italia, del tutto atipico ed originale, e da sempre esistito e difeso.

Le norme di successione dei titoli feudali sono annotate sui cosiddetti "Privilegi" ossia sui Decreti di concessione originaria concessi dal Sovrano Spagnolo ed archiviati all'archivio Reale di Simancas, città della Spagna, e contemporaneamente in Palermo alla Conservatoria delle Mercedi a firmadelViceré.
Queste norme sono a "forma stretta" ovvero a forma ampia nella maggior parte, recanti la dizione "Heredibus et successoribus ad infinituum" cioè si estende la successione non solo agli eredi ma ai successori all'infinito poi limitato fino al sesto grado, sia per maschi che per femmine.
Queste sono, in diritto feudale, le cosiddette successioni "siciliane e napoletane".
Per quanto concerne l'attuale Giurisprudenza, si afferma che l'unico Decreto sui titoli e le successioni restante valido è quello del 1896 che regola la Consulta Araldica presso il Ministero dell'Interno in quanto la Corte Costituzionale con la predetta sentenza n. 101 del luglio 1967 ha abrogato tutta la Legislazione Araldica dal 1922 al 1946. Il predetto Decreto del 1896, nel regolare le norme di successione, recepiva quanto stabilito dallo Statuto Albertino, ossia che sono valide in Italia le norme vigenti negli antichi Stati pre-unitari. E non valgono le contro argomentazioni che la citata sentenza della Corte Costituzionale del 1967 voleva riferirsi esclusivamente alle cognomizzazioni predicati concessi prima del 1922 e non per quelli concessi dopo il '22 (post-fascismo).
Questo divieto è ben specificato nel dispositivo del '67 che si rifà alle Norme Costituzionali del '48. Ma si menziona chiaramente nella sentenza n. 101/67 della Corte Costituzionale che così recita: "Sono abrogati tutti gli Ordinamenti sui titoli nobiliari a partire dal 1922...".
Dunque vengono aboliti sia il Decreto del 1926 che cancellava le norme vigenti negli Stati pre-unitari, ma viene abolito anche il Decreto del 1943 relativo alle nuove norme per la Consulta Araldica e per le successioni ai titoli. Quest'ultimo Decreto del '43 seppur abrogato continua ad essere inspiegabilmente dato per buono come fosse attualmente vigente sia dal Corpo della nobiltà italiana (associazione privatistica di diritto privato) ma anche dal Sovrano Ordine di Malta, che sembrano non voler applicare una sentenza della Suprema Corte Costituzionale Italiana ossia quella di un altro Stato Sovrano. Inoltre in Spagna nel luglio del 2001 (come riportato dall'autorevole Quotidiano Madrileno "El Pais"), sono state presentate due istanze all'Organizzazione delle Nazioni Unite O.N.U., da parte di due nobildonne che contestavano la successione nobiliare maschile di alcuni titoli spagnoli, nei confronti e contro alcuni loro congiunti maschi perchè in contrasto con i principi di uguaglianza di entrambi i sessi, sanciti dalla Costituzione Spagnola: ciò è significativo ancor più in un paese che riconosce valore legale ai titoli nobiliari e la cui successione avviene anche in taluni casi per linea femminile.

 

 

Bibliografia:

- L. Buccino, La XIV disposizione transitoria e finale della nuova Costituzione e la cognomizzazione dei predicati in rapporto alla successione nobiliare femminile nelle provincie napoletane, Fausto Fiorentino Editore, Napoli, 1957

- G. Venzi, Nota alla sentenza della Cassazione di Roma dei 31-12-1901, riportata nel Foro Italiano, 1902; I, col. 73 e segg.

- Duca C. Rivera, L'opera della Consulta Araldica. Studio critico, Roma 1924

- G. Sabini, L'ordinamento dello stato nobiliare italiano nella vigente legislazione, Roma, 1933

- F. Scannapieco Capece, I titoli nobiliari siciliani e napoletani: il ripristino della successione siciliana e napoletana, in "Re d'Armi", Palermo 1991 - aggiornato gennaio 2008

- Sent. Cassazione Napoli del 28-8-1904, in causa Procaccini-Lucchesi Palli (in Giurisprudenza Italiana, 1905, I e. 1325)

- Corte di Cassazione di Roma del 3-4-1905, in causa Min. Int. - Sabini, (in Giurisprudenza Italiana, 1905, I, col. 696 e segg.)

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Marco Lupis Macedonio Palermo di Santa Margherita
 

 




 

 

 

 

 


 

 

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