LEGISLAZIONE ARALDICO NOBILIARE

Alcuni Reali Dispacci del Regno delle Due Sicilie in materia di regolamentazione della Nobiltà

 

Real Dispaccio del 16 ottobre 1743:
 
“Avendo supplicato al Re, Nostro Signore, con gli aggiunti memoriali, li nobili della città di Pozzuoli, a fin che resti dichiarato se il tempo notabile nel quale vive nobilmente una famiglia debba determinarsi secondo le leggi e giudicature… Sua Maestà ha dichiarato e stabilito, a tenore di quel che si è risoluto e stabilito nella causa della nobiltà della città di Bitonto, che il tempo notabile si intenda per colui il quale avrà avuto l’avo il quale abbia vissuto nobilmente, e senza esercitare uffizi o arti vili, e il padre ancora, ed il medesimo pretensore come e padre e l’avo”.


Reale Dispaccio del 25gennaio 1756:

“Per l’ammissione de Cadetti nelle Truppe per incontrastabile principio ne’ domini di S.M., la Nobiltà si distingua in tre classi.
La prima di Nobiltà Generosa, si verifichi col possesso di un feudo nobile nella continuata serie di secoli, con le pruove legittime di aggregazione tra Nobili di Città regia, nella quale sia una versa Separazione, o con l’origine d’ascendente, che per la gloriosa carriera delle Armi, della Toga, della Chiesa, o della Corte abbia ottenuto distinto, e superior Impiego, o Dignità, e che i suoi Discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si sian mantenuti nobilmente, facendo onorati Parentati, senza mai discendere ad Ufizj vili, e populari, né ad arti meccaniche, ed ignobili.
La seconda detta di Privilegio, comprenda tutti Coloro, che per meriti, e servizj personali prestati alla Corona e allo Stato, giungono ad essere promossi a gradi maggiori, ed onorifici della Milizia, della Toga, e della Corte. E tutti coloro, che nelle dette, ed altri Classi di real servizio, e dello Stato giungono ad ottenere decorosi impieghi, i quali imprimono carattere.
La terza chiamata Legale, o sia Civile comprenda quelli, i quali facciano costare avere così essi, che il loro Padre, ed Avo vissuto in Città demaniale, e regia, escluse le baronali, sempre civilmente con decoro, e comodità, senza esercitare carica, e impiego basso, e popolare, e sono sempre stati riputati dal Pubblico Uomini onorati, e dabbene.
La Nobiltà della prima Classe, si esigge per chi aspiri a servir da Cadetto ne’ Regimenti provinciali.
Quella della seconda basti per entrare a servir da Cadetto ne’ Regimenti, o altri Corpi delle Reali Truppe. Comprenda i Figli de’ Capitani inclusivamente, e sopra, de’ Ministri togati de’ Domini di S.M., de’ Presidenti di Spada, e Cappa, della Sommaria, de’ Presidi delle Provincie, de’ Tesorieri generali di ambedue i Regni, e con dispensa della minor età, incomincino a fare il servizio giunti alli anni 14. Quella della terza equivalga alla seconda, e comprenda anche i Negozianti di Cambio, o sia di Ragione, i di cui Padre, ed Avo abbiano esercitato lo stesso impiego, e non altro d’inferior condizione.
Con i Figli delli Ufiziali Subalterni si abilitano ancora quelli degli Uditori di Provincia, e di Governatori Regj: i primi all’età di 16 anni, i secondi in quella di anni 18.
E finalmente i Figli de’ Mercanti di lana, e di seta, de’ quali il Padre, ed Avo abbiano fatto ugual negozio, possian essere aggraziati a servire da Cadetti solamente nell’età di anni 18”.

Reale Dispaccio di Ferdinando IV del 24 dicembre 1774:

«Si faccia costà la divisione dei ceti in tre classi. Una cioè delle famiglie nobili, la quale comprender debba tutti coloro che vivono nobilmente e che li di loro maggiori così parimenti hanno vissuto; con includersi in detta classe li nobili di privilegio, cioè, li dottori di legge, li dottori di medicina, in quanto però alle persone non già alle famiglie. Ben inteso che li dottori di legge, subito avranno da padre in figlio acquistato lo stesso onore, debbono essere ascritte le famiglie delli medesimi al primo ceto, purché non si esercitino i mestieri vili e servili. Non così per li medici, l’ascrizione dei quali alla prima classe sarà sempre delle persone tantum, e con condizione espressamente richiesta in detta Real Carta, che non possano essi giammai essere eletti per individui del Decurionato o per annuali amministratori dell'Università. Nella seconda classe vuole il Re che vi siano ascritte le famiglie di coloro che vivono civilmente, come ancora li notari, li mercanti, li cerusici e gli speziali; e nella terza finalmente gli artisti e li bracciali».

Real Dispaccio del 27 novembre 1780

Tratta delle condizioni necessarie per non perdere la nobiltà pur vivendo in una città feudale.

“Confirmando il Re la sua Real determinazione de’ 20 giugno 1763, con cui dichiarò che i soggetti i quali pretendessero di servire in qualità di Cadetti nei reggimenti nazionali di questo regno, provar dovessero la loro nobiltà generosa, a norma di quanto da S.M.C., suo augusto padre, trovasi già stabilito nel primo capo della Prammatica de’ 25 gennaio 1756. E considerando S.M. che vi sono molte città nel regno, che prima erano Regie e Demaniali, e quindi sono state infeudate, nelle quali, prima dell’infeudazione, vi era distinzione di ceto, che si è ritenuta anche dopo; come ancora che il passaggio di un luogo a ragion di feudo non debba produrre un perenne pregiudizio a tante nobili famiglie, fra le quali molte rinomate ed illustri; si è degnata la M.S. uniformandosi al parere umiliatole dalla Real Camera di S. Chiara, nella sua consulta de’ 18 agosto del corrente anno, che continuino dette famiglie a godere delle distinzioni a cui avean titolo prima della infeudazione di dette città, la quale in verun modo deve recar svantaggio alle qualità del sangue, in togliere la continuazione del godimento della nobiltà generosa, quando l’abbiano anteriormente conseguita e sia pienamente provata con legittimi godimenti, e che possono gl’individui delle famiglie medesime essere ammessi a servire in qualità di cadetti ne’ cennati reggimenti nazionali, allorché piaccia a S.M. di loro accordare grazia.
Con questi principii dichiara inoltre S.M. che, quando provisi legittima la discendenza del cadetto del reggimento di fanteria di Reale Italiano N.N. di Sessa (di cui trattò ancora la cennata consulta di essa Real Camera) da famiglia che godeva da due secoli del distintivo di nobile; non sia di ostacolo al medesimo, per entrare a servire ne’ reggimenti nazionali, il ritrovarsi la sua famiglia in luogo baronale, purché prima di situarvisi fosse effettivamente nobile, o che tale fosse riconosciuta in detto luogo prima di esser feudo, e che il medesimo fosse allora nella classe delle città Regie. Lo partecipo nel Real nome a V.S. Ill.ma per intelligenza, e adempimento della riferita Real Camera di S. Chiara”.
 

Real dispaccio 7 maggio 1795:

Si stabilì che gli ufficiali delle Reali Segreterie di Stato e parimenti i loro figli, avessero diritto agli onori spettanti alla prima classe di nobiltà generosa di privilegio.

 
Real dispaccio 20 dicembre 1800:

Si fa divieto ai nobili di contrarre matrimoni indegni ed indecenti.

 
Ministeriale del 7 dicembre 1839:

“Secondo le nostre leggi, comprare una terra sulla quale era attaccato un titolo, non importa comprare il titolo. Le contrattazioni per terre feudali sono permesse, dappoiché l’abolizione della feudalità ha ridotto ad allodii le terre soggette a vincolo feudale. I titoli non però han conservato lo stesso divieto che vi era per le antiche leggi de’ feudi, e le stesse regole di trasmessione da persona a persona. Così non possono formar materia di particolari contrattazioni. E questi principi regolatori della materia sono stati applicati a parecchi casi particolari”.

 
Real rescritto 2 dicembre 1843:
“Ho rassegnato a S.M. l’avviso emesso dalla Real Commissione dei titoli di nobiltà del 28 settembre del cadente anno sulla domanda di N.N. diretta ad essere riconosciuto nel titolo di marchese, di cui nel 28 agosto 1829 fu decorato lo zio di lui, cav. N.N.; e la M.S., nel Consiglio Ordinario di Stato del 28 dell’or caduto mese, non ha trovato luogo alla domanda, perciocché nelle concessioni di nuovi titoli comprendonsi coloro che appartengono alla sola famiglia del concessionario; ed inoltre nel caso di che trattasi, la forma della concessione del primo intestatario e pei suoi discendenti esclude i collaterali del primo concessionario, massimamente quando discendano da femmina”.
 
Reale rescritto 29 luglio 1853:

“(…) nella successione dé titoli materni, in difetto di prole maschile, succede colei che gode la prerogativa dell’età, quantunque sia congiunta pel solo lato materno; e come, dopo abolizione della feudalità  e dé fidecommessi, i titoli spettino sempre a’ discendenti legittimi e naturali di coloro che, a quell’epoca, li godevano”.

 
Reale rescritto 10 settembre 1855: 

Si stabilì che i figli adottivi non succedevano agli onori nobiliari dell’adottante.

 
Reale rescritto 11 ottobre 1855: 

Si stabilì che agli affini non possono succedere nei titoli nobiliari.

 
Reale rescritto 15 ottobre 1857: 

Si stabilì che il grado di giudice di Gran Corte criminale non produceva nobiltà generosa o di privilegio.

 
Reale rescritto 19 dicembre 1857: 

Si stabilì che solo agli ufficiali delle antiche Reali segreterie di Stato, nonché ai loro discendenti, spettava la nobiltà generosa di privilegio.

 

 

Altre indicazioni sulla regolamentazione dello status nobiliare nel Regno delle Due Sicilie

* A Cosenza, già dal 1558, ai dottori ed alle loro famiglie, per ricompensarli della perdita della carica di avvocato della città, furono riconosciuti tutti i privilegi spettanti alla nobiltà cittadina 

[cfr. G. Galasso, Economia e società nella Calabria del Cinquecento, pag. 323].

* Nella costituzione di Monteleone fu riconosciuto il diritto ai dottori di legge e ai medici, che vivessero nobilmente e i cui padri avessero vissuto nobilmente, nonché ai loro discendenti che continuassero a vivere nobilmente, di essere ammessi a godere la nobiltà [cfr. G. Galasso, ibidem, pag. 325].

* Per la città di Catanzaro, nel 1647 i borghesi più distinti nelle professioni, nella fattispecie i dottori fisici, furono ammessi a godere delle prerogative della nobiltà 

[A. Placanica, Uomini strutture economia in Calabria nei secoli XVI – XVII, Vol. I, “Demografia e società”, pag. 161].

 


INDICE DELLE FAMIGLIE NOBILI DEL MEDITERRANEO

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Comitato Scientifico Scientifico Editoriale del
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Libro d'Oro della Nobiltà Mediterranea
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(Presidente: il XIII duca di San Donato, dott. don Marco, marchese Lupis Macedonio Palermo dei principi di Santa Margherita)

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