LEGISLAZIONE ARALDICO NOBILIARE
Alcuni Reali Dispacci del Regno delle Due Sicilie in materia di regolamentazione della Nobiltà
Reale Dispaccio del 25gennaio 1756:
“Per l’ammissione de Cadetti nelle Truppe per incontrastabile principio ne’ domini di S.M., la Nobiltà si distingua in tre classi.
La prima di Nobiltà Generosa, si verifichi col possesso di un feudo nobile nella continuata serie di secoli, con le pruove legittime di aggregazione tra Nobili di Città regia, nella quale sia una versa Separazione, o con l’origine d’ascendente, che per la gloriosa carriera delle Armi, della Toga, della Chiesa, o della Corte abbia ottenuto distinto, e superior Impiego, o Dignità, e che i suoi Discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si sian mantenuti nobilmente, facendo onorati Parentati, senza mai discendere ad Ufizj vili, e populari, né ad arti meccaniche, ed ignobili.
La seconda detta di Privilegio, comprenda tutti Coloro, che per meriti, e servizj personali prestati alla Corona e allo Stato, giungono ad essere promossi a gradi maggiori, ed onorifici della Milizia, della Toga, e della Corte. E tutti coloro, che nelle dette, ed altri Classi di real servizio, e dello Stato giungono ad ottenere decorosi impieghi, i quali imprimono carattere.
La terza chiamata Legale, o sia Civile comprenda quelli, i quali facciano costare avere così essi, che il loro Padre, ed Avo vissuto in Città demaniale, e regia, escluse le baronali, sempre civilmente con decoro, e comodità, senza esercitare carica, e impiego basso, e popolare, e sono sempre stati riputati dal Pubblico Uomini onorati, e dabbene.
La Nobiltà della prima Classe, si esigge per chi aspiri a servir da Cadetto ne’ Regimenti provinciali.
Quella della seconda basti per entrare a servir da Cadetto ne’ Regimenti, o altri Corpi delle Reali Truppe. Comprenda i Figli de’ Capitani inclusivamente, e sopra, de’ Ministri togati de’ Domini di S.M., de’ Presidenti di Spada, e Cappa, della Sommaria, de’ Presidi delle Provincie, de’ Tesorieri generali di ambedue i Regni, e con dispensa della minor età, incomincino a fare il servizio giunti alli anni 14. Quella della terza equivalga alla seconda, e comprenda anche i Negozianti di Cambio, o sia di Ragione, i di cui Padre, ed Avo abbiano esercitato lo stesso impiego, e non altro d’inferior condizione.
Con i Figli delli Ufiziali Subalterni si abilitano ancora quelli degli Uditori di Provincia, e di Governatori Regj: i primi all’età di 16 anni, i secondi in quella di anni 18.
E finalmente i Figli de’ Mercanti di lana, e di seta, de’ quali il Padre, ed Avo abbiano fatto ugual negozio, possian essere aggraziati a servire da Cadetti solamente nell’età di anni 18”.
Reale Dispaccio di Ferdinando IV del 24 dicembre 1774:
«Si faccia costà la divisione dei ceti in tre classi. Una cioè delle famiglie nobili, la quale comprender debba tutti coloro che vivono nobilmente e che li di loro maggiori così parimenti hanno vissuto; con includersi in detta classe li nobili di privilegio, cioè, li dottori di legge, li dottori di medicina, in quanto però alle persone non già alle famiglie. Ben inteso che li dottori di legge, subito avranno da padre in figlio acquistato lo stesso onore, debbono essere ascritte le famiglie delli medesimi al primo ceto, purché non si esercitino i mestieri vili e servili. Non così per li medici, l’ascrizione dei quali alla prima classe sarà sempre delle persone tantum, e con condizione espressamente richiesta in detta Real Carta, che non possano essi giammai essere eletti per individui del Decurionato o per annuali amministratori dell'Università. Nella seconda classe vuole il Re che vi siano ascritte le famiglie di coloro che vivono civilmente, come ancora li notari, li mercanti, li cerusici e gli speziali; e nella terza finalmente gli artisti e li bracciali».
Tratta delle condizioni necessarie per non perdere la nobiltà pur vivendo in una città feudale.
Real dispaccio 7 maggio 1795:
Si stabilì che gli ufficiali delle Reali Segreterie di Stato e parimenti i loro figli, avessero diritto agli onori spettanti alla prima classe di nobiltà generosa di privilegio.
Si fa divieto ai nobili di contrarre matrimoni indegni ed indecenti.
“Secondo le nostre leggi, comprare una terra sulla quale era attaccato un titolo, non importa comprare il titolo. Le contrattazioni per terre feudali sono permesse, dappoiché l’abolizione della feudalità ha ridotto ad allodii le terre soggette a vincolo feudale. I titoli non però han conservato lo stesso divieto che vi era per le antiche leggi de’ feudi, e le stesse regole di trasmessione da persona a persona. Così non possono formar materia di particolari contrattazioni. E questi principi regolatori della materia sono stati applicati a parecchi casi particolari”.
“(…) nella successione dé titoli materni, in difetto di prole maschile, succede colei che gode la prerogativa dell’età, quantunque sia congiunta pel solo lato materno; e come, dopo abolizione della feudalità e dé fidecommessi, i titoli spettino sempre a’ discendenti legittimi e naturali di coloro che, a quell’epoca, li godevano”.
Si stabilì che i figli adottivi non succedevano agli onori nobiliari dell’adottante.
Si stabilì che agli affini non possono succedere nei titoli nobiliari.
Si stabilì che il grado di giudice di Gran Corte criminale non produceva nobiltà generosa o di privilegio.
Si stabilì che solo agli ufficiali delle antiche Reali segreterie di Stato, nonché ai loro discendenti, spettava la nobiltà generosa di privilegio.
Altre indicazioni sulla regolamentazione dello status nobiliare nel Regno delle Due Sicilie
* A Cosenza, già dal 1558, ai dottori ed alle loro famiglie, per ricompensarli della perdita della carica di avvocato della città, furono riconosciuti tutti i privilegi spettanti alla nobiltà cittadina
[cfr. G. Galasso, Economia e società nella Calabria del Cinquecento, pag. 323].
* Nella costituzione di Monteleone fu riconosciuto il diritto ai dottori di legge e ai medici, che vivessero nobilmente e i cui padri avessero vissuto nobilmente, nonché ai loro discendenti che continuassero a vivere nobilmente, di essere ammessi a godere la nobiltà [cfr. G. Galasso, ibidem, pag. 325].
* Per la città di Catanzaro, nel 1647 i borghesi più distinti nelle professioni, nella fattispecie i dottori fisici, furono ammessi a godere delle prerogative della nobiltà
[A. Placanica, Uomini strutture economia in Calabria nei secoli XVI – XVII, Vol. I, “Demografia e società”, pag. 161].
INDICE DELLE FAMIGLIE NOBILI DEL MEDITERRANEO
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